Vai al contenuto principale
Rappresentazione visiva dell'articolo: Banca ordinaria VS Consulente Finanziario

Come definisce Wikipedia: “Il consulente finanziario (in inglese, Financial Advisor) è un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d'investimento e alle operazioni di gestione capitali di aziende, istituzioni o privati (Asset Management).
La consulenza finanziaria è un'attività basata sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio così come nell'elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e appropriatezza e/o adeguatezza (Mifid II). Attraverso un rapporto diretto e personalizzato con persone e imprese, il consulente suggerisce soluzioni finanziarie, assicurative e bancarie..”

Quando abbiamo bisogno di un certificato, una richiesta di analisi o una prescrizione medica, o semplicemente per un'influenza, ci rivolgiamo di norma a un medico di base, che seppure riteniamo un professionista, si occupa di medicina generica. Nel caso in cui invece abbiamo necessità di una visita più specifica, per la nostra salute siamo disposti a pagare una parcella pur di avere la valutazione di uno specialista.

Ma ci comportiamo allo stesso modo anche quando si tratta delle nostre finanze? Dei nostri risparmi?

Molti risparmiatori sembrano non comprendere ancora appieno il valore aggiunto che un Consulente Finanziario può dar loro. Un semplice sportello bancario è ritenuto ancora simbolo di solidità, di sicurezza.
La solidità di una banca non va però valutata dalle quattro mura dello sportello, bensì dal suo bilancio.
Anche con la normativa sul bail-in, in caso di fallimento di una banca, tutto sommato c'è la consapevolezza di non subire danni.

A differenza del mondo anglosassone, il nostro ordinamento prevede che un Consulente Finanziario abbia alle spalle una sola Banca (o soggetto abilitato mandante). Quest'ultima, in base all'art. 31, n. 3 del Testo Unico Finanziario, risponde in solido per i danni arrecati in qualsiasi forma dallo stesso al cliente, oppure a terzi soggetti. Ciò avviene anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario, come la truffa, l'appropriazione indebita di somme, o altro comportamento di rilevanza penale.

Inoltre, ai fini dell'esercizio della professione in Italia è necessario il possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari. Esso è tenuto dall'organismo nominato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza, sentiti la CONSOB e la Banca d'Italia.
Tale iscrizione inoltre avviene solo mediante superamento di un complesso esame di abilitazione concernente materie giuridiche, economiche e finanziarie e di là delle comprovate competenze, l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari certifica anche la costante formazione annuale.

Insomma, parliamo di una responsabilità “oggettiva” che il consulente finanziario è tenuto a riservare al proprio cliente, impegno che non spetta alla semplice figura di dipendente bancario. Questo indubbiamente assicura una maggiore tutela nel caso in cui si decidesse di affidare le proprie finanze alla competenza di un consulente finanziario.

Per una maggiore sicurezza, è bene sapere che è possibile anche verificare l'iscrizione all'Albo del proprio consulente, semplicemente accedendo al relativo sito: https://www.organismocf.it

Powered by

Logo Promobulls
Area riservata