Affrancare o non affrancare… questo è il dilemma.

L’art. 1, commi da 107 a 109 e commi da 112 a 114, della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto la possibilità di ottenere una rideterminazione del costo di acquisto di alcuni strumenti finanziari e assicurativi previo pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata al 14% anziché quella ordinaria del 26%.

Novità che riguarda esclusivamente la clientela rappresentata da persone fisiche e soggetti a queste fiscalmente equiparati (fondazioni, Onlus, società semplici, associazioni professionali, ecc.) che non operano in regime di impresa e che sono fiscalmente residenti in Italia.

Con la norma, avremo la possibilità di affrancare, applicando   un’imposta del 14%, nella differenza di valore tra quello alla data del 31 dicembre 2022 ed il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote.

In tal modo, il valore delle quote al 31 dicembre 2022 sarà preso a riferimento quale nuovo costo fiscale di carico per le operazioni di compravendita successive.


Sono interessati alla manovra:


OICR:


Per OICR si ricomprende:

- i fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano;

- i fondi comuni di investimento chiusi di diritto italiano (fondi di “private equity);

- i  fondi lussemburghesi storici.

- i fondi comuni di diritto estero armonizzati UE o non armonizzati UE;

- gli ETF (OICR quotati) di diritto italiano od estero;

- i fondi immobiliari;

- gli OICR in precedenza indicati, inclusi nelle gestioni individuali di portafoglio in regime di risparmio amministrato, sono escluse invece le gestioni patrimoniali individuali in regime di risparmio gestito


Come precisato, l’opzione per l’affrancamento richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%, invece dell’ordinario 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi, sulla differenza tra il valore delle quote  alla data del 31 dicembre 2022 e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione.

L’opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli  entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote  appartenenti ad una medesima categoria omogenea posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.


POLIZZE ASSICURATIVE:


Con riguardo alle polizze assicurative, la normativa prevede la possibilità di affrancare (con comunicazione verso la compagnia assicurativa) anche i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (solo ramo I e ramo V, Sono escluse dall’affrancamento  le polizze di ramo III, le unit-linked che investono i premi in fondi comuni e che godono già della “deferrall taxation”, i redditi realizzati dal portafoglio sottostante la polizza derivanti dalla vendita di un fondo/etf non sono tassabili al momento dell’incasso da parte della compagnia, ma solo quando il contratto è riscattato/rimborsato.) sempre pagando un’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sulla differenza della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi corrisposti.

Recuperata la provvista dal contraente, l’imposta deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro la stessa data del 16 settembre 2023.

Tuttavia, i contratti per cui è esercitata l’opzione di affrancamento non potranno essere oggetto di riscatto anticipato prima del 1° gennaio 2025. Il riscatto caso morte dovrebbe essere sempre consentito salvo diversa indicazione dell’Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, sono esclusi dall’affrancamento i contratti la cui scadenza è anteriore a tale data.

Da precisare che nelle polizze di RAMO I, nelle quali buona parte delle gestioni sono investite in titoli di Stato, le cui plusvalenze sono tassate al 12,5%, sarà meno conveniente procedere all’affrancamento.

Con riferimento alle polizze “multiramo”, si ritiene possibile l’affrancamento per la sola parte corrispondente al ramo I. contenuta nell’OICR. In altri termini, l’imposizione per l’affrancamento è sempre pari al 14% forfettario commisurato al provento virtuale al 31 dicembre 2023.


AZIONI:

Le azioni rientrano in un’altra norma della legge di bilancio che riguarda la rivalutazione delle partecipazioni societarie e non l’affrancamento, che invece si applica esclusivamente agli OICR. L’intervento detta regole un po’ diverse rispetto a quelle riguardanti i fondi comuni (aliquota ma anche meccanismo di determinazione della plusvalenza)

Per il mondo amministrato e quindi per le azioni l’imposta scende dal 26% al 16% per tutte le partecipazioni azionarie negoziate sui mercati e possedute alla data del 1 gennaio 2023 calcolate come media aritmetica dei prezzi rilevati a dicembre 2022 (diversamente dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita). L’imposta dovrà essere versata al massimo in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2023.

Qui la questione è un pò più complica e dovremo calcolare la sua convenienza o meno in base a questo criterio

16% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione.


Conviene o non conviene, that is the question.

Ogni risparmiatore interessato dovrà valutare singolarmente se gli conviene oppure no.

Per capire meglio facciamo un esempio.

Abbiamo sottoscritto su fondo nel 2018 per un versamento iniziale di 100.000€. Al 31/12/2022 avevano un controvalore di. 120.000€. Se decidiamo di effettuare l’affrancamento andremo a pagare il 14% sulla plusvalenza di 20.000€ e cioè 2.800€. Il nostro obiettivo era fissato 2025 e quindi in quel momento quando andremo a liquidare, per esempio a 150.000€, andremo  a pagare un’imposta del 26% non più nella differenza tra 100.000€ e 150.000€, ma bensì tra 120.000€ e 150.000€. Quindi verseremo 7.800€, per un totale complessivo  di 10.600€ anziché 13.000€ con un notevole risparmio. Diversamente, il  “rischio” sarà, se al momento della liquidazione il valore che andremo a realizzare fosse inferiore a 100.000€ e in questo caso avremo pagato delle tasse, anche se in forma minore invece generare una minus da potere successivamente compensare.



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